Abilitazioni per l’insegnamento conseguite all’estero: i chiarimenti del MIUR
Negli ultimi giorni sono circolate alcune notizie sulla possibilità (presunta) di conseguire facili abilitazioni all’estero, immediatamente riconosciute in Italia per l’insegnamento. Sulla base di tali notizie (alcune delle quali emerse a mezzo stampa), il MIUR ha ritenuto opportuno avanzare alcuni chiarimenti, ricordando anzitutto che il riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell’Unione Europea.
Tuttavia, sottolinea il Ministero, non esiste alcun “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero, considerando che la Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, “prevede infatti la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti. Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano” – aggiunge poi il MIUR sul proprio sito internet.
Insomma, come sottolineato dal Ministero, l’eventuale rilascio del provvedimento finale che permette di abilitarsi all’insegnamento anche in Italia non potrà che avvenire solamente dopo un’accurata e un’attenta analisi della documentazione prodotta, e ovviamente un’analisi dei presupposti giuridico-amministrativi.
“Quanto ai dati circolati sulle abilitazioni in Romania – ha poi dichiarato ancora il MIUR sul proprio sito – è priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati dal Miur per il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in quel Paese. Peraltro, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul nostro sito istituzionale. Nel dettaglio, dal 2012 ad oggi sono state oggetto di valutazione e/o riconoscimento 170 istanze presentate da cittadini romeni che hanno svolto tutta la formazione nel loro paese d’origine e 3 istanze presentate da cittadini italiani, che non riguardano il sostegno, come da notizie circolate, che hanno svolto la formazione in Romania”.
Il MIUR conclude ricordando come sia totalmente priva di fondamento la notizia secondo cui sarebbero state stipulate delle convenzioni tra Università italiane e/o straniere, o con enti privati che spesso sono anche la parte che pubblicizza in maniera ingannevole tali informazioni.
Dunque, chi fosse realmente interessato a svolgere tale tipo di formazione straniera non può domandare al MIUR una “garanzia” sull’effettiva validità del titolo conseguito all’estero, ma deve rivolgersi al Ministero dell’istruzione del Paese presso il quale ha o intende conseguire il titolo.